RLST

Ruolo Rlst

Prima di descrivere la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), è opinione di chi scrive, partire da una panoramica su quelli che sono i diritti che l’ordinamento, Nazionale e Comunitario, riconosce ai Lavoratori in materia di salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, diritti la cui effettività e promozione sono il vero compito che la legislazione e la contrattazione collettiva affida agli Rlst.
Ogni lavoratore in tema di materia di Salute e Sicurezza ha diritto a:

  1. essere informato, formato ed addestrato sulla base del lavoro svolto, degli incarichi assegnati e dei rischi presenti;
  2. alla sorveglianza sanitaria se esposto a rischi per la salute;
  3. lavorare con macchine, attrezzature ed impianti dotati di necessari dispositivi di sicurezza;
  4. avere DPI adeguati ed ergonomici da sostituire in caso di danneggiamento o deterioramento;
  5. essere assicurato con l’INAIL;
  6. rivolgersi al tuo RLS/RLST, per partecipare, tramite il proprio rappresentante, alla gestione della prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  7. lavorare in un ambiente e sicuro.

Ciò premesso illustriamo in breve il ruolo, i compiti e le attribuzioni degli RLST: il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico Sulla Salute E Sicurezza Sul Lavoro – ha precisato e rafforzato un sistema di rappresentanza in tema Salute e Sicurezza, basato sulle figure dell’RLS e dell’RLST; delineando un modello partecipativo per le diverse realtà aziendali, pubbliche e private, il legislatore ha riaffermato che il modo più efficace di fare prevenzione e protezione della sicurezza nei luoghi di lavoro è quello che punta alla collegialità nella scelta degli interventi e che valorizza i ruoli di ciascun soggetto coinvolto, dal Datore di lavoro ai Lavoratori.
Le parti sociali hanno, a loro volta, avviato un percorso negoziale e regolativo che ha dato struttura, risorse e funzioni alla pariteticità ed alla rappresentanza e le ha declinate per i diversi settori, partire proprio dall’artigianato e dalle PMI.
Con il Testo Unico n. 81/2008 si è sottolineato il rafforzamento, nell’ambito delle figure del sistema di prevenzione, del ruolo del RLS, introducendo accanto, come detto, alla nota figura del RLS, un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

Chi è l’Rlst?
L’RLST è una figura operante a tempo pieno nel campo della Salute e Sicurezza e, conseguentemente, portatore di conoscenze e compiti sia di natura generale sul mondo dell’impresa, sia specifiche per il settore produttivo in cui opera.
L’RLST è la figura di riferimento dei lavoratori, è il collegamento tra i lavoratori il datore di lavoro, il RSPP ed il medico competente, è colui che promuove la sicurezza e la salute dei lavoratori, è l’operatore della sicurezza con ruolo di garanzia, che rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 D.lgs. 81/08.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) esercita le medesime competenze del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Quali sono i compiti dell’Rlst?
Le attribuzioni del RLST, così come previsto dall’Articolo 50 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m., sono le seguenti:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

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